I SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI NELLA DISCIPLINA DELLA LEGGE 146/1990

Banche, poste, assicurazioni, sono «SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI»: non fatevi intimorire e denunciate chi si rifiuta di eseguirli senza il green pass. Come è incostituzionale rifiutare l’esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti in caso di sciopero, lo è altresì quando l’esercizio di questi diritti viene negato in nome di una misura politica come il green pass, che perfino i membri del CTS hanno giudicato inutile dal punto di vista del contenimento dei contagi, dunque irrilevante nella profilassi del Covid 19. Peraltro il diritto di sciopero è costituzionalmente riconosciuto, mentre, negare l’accesso ai servizi considerati essenziali ai sensi di questa legge, è passibile di denuncia per violazione della stessa e delle norme costituzionali ad essa correlate.

A conferma dell’inutilità del green pass, e della pericolosità dei vaccinati una lettera di Gunter Kampf pubblicata il 19 novembre da The Lancet Regional Health Europe sull’aumento della rilevanza epidemiologica dei vaccinati nella diffusione della pandemia. I dati sono chiari: ad un aumento delle coperture vaccinali corrisponde un aumento del numero di vaccinati che si infettano. Pertanto, proprio i vaccinati stanno diventando, e lo saranno sempre di più, i maggiori diffusori del virus. L’incapacità dei vaccini di bloccare la trasmissione del SARS-CoV-2 è ormai evidente e non ha senso attribuire ai non vaccinati la responsabilità della ripresa dei contagi. Piaccia o no, queste sono le prove, anzi come ripetono sempre, questa è la Scienza. Intanto, il comitato per la sicurezza dell’EMA (PRAC) che ha valutato i dati aggiornati sul rischio noto di miocardite e pericardite in seguito alla vaccinazione con i vaccini COVID-19 Comirnaty e Spikevax, che includevano due ampi studi epidemiologici europei, è fermo dal 3 dicembre 2021 sul sito dell’AIFA. 

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Fig. 1: Aumento dei contagi in proporzione alle vaccinazioni da luglio a ottobre 2021

L’art.1 della Legge 146/1990 individua una nozione di servizio pubblico essenziale collegata ai diritti della persona.

L’essenzialità è considerata in senso oggettivo sotto tre profili:

  1. Profilo teleologico, cioè del fine al quale è preordinata l’attività.
  2. Profilo della tassatività dei diritti della persona tutelabili.
  3. Indicazione esemplificativa dei servizi da assicurare in concreto.

La nozione in questione è composita, perché tenta di evidenziarsi per la sua portata generale, fatto strumentale alla tutela dei cittadini, visti come soggetti titolari di diritti costituzionali.

Servizi essenziali sono dunque tutti “quelli volti a garantire i diritti della persona costituzionalmente” a prescindere dalla loro qualificazione giuridica.

Vi rientrano sia una serie di diritti tradizionalmente ritenuti preminenti dalla Corte Cost. (vita, salute, libertà), sia altri prima incerti (libertà di circolazione, assistenza, previdenza sociale, istruzione) sia infine alcuni del tutto nuovi (ambiente, beni culturali).

Il legislatore quindi non si è limitato a proteggere quei diritti che sono strettamente legati alla vita della persona, ma anche quelli che corrispondono ai bisogni sociali degli utenti dei pubblici servizi in generale.

Rispetto alla rilevanza degli interessi patrimoniali del datore, la nuova legge in linea di principio non li ha considerati tutelabili alla stregua di quelli personali degli utenti, ma acquistano un proprio rilievo solo quando c’è da salvaguardare la particolare esigenza dell’integrità degli impianti.

D’altronde infatti ciò non sembra in contrasto con l’art.40 Cost. il quale prevede una riserva di legge non assoluta, ma relativa che consentirebbe quindi anche all’autonomia collettiva di stabilire, volta per volta, al di fuori di quelle già elencate dalla legge, le prestazioni essenziali richieste.

L’applicabilità della L.146/1990 ai lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori

Abbiamo visto che la nozione di essenzialità nei servizi pubblici ha una portata ampia, e per questo prescinde da distinzioni relative alla natura giuridica (pubblica o privata).

Il problema è quello piuttosto della sua estensione a lavoratori autonomi, liberi professionisti e piccoli imprenditori ex art 2083.

L’art. 2 l. 83/00 individua nell’autoregolamentazione lo strumento più idoneo per fissare le regole di condotta dei soggetti che non sono in grado o non sono tenuti a stipulare contratti collettivi. La specifica attribuzione del potere di autoregolamentazione a soggetti che agiscono in nome per conto dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori dovrebbe fondarsi sulla verifica della loro rappresentatività e autorevolezza, nei fatti spesso di difficile accertamento.

Infatti in molti casi mancano organismi riconosciuti mentre in altri l’iniziativa viene assunta da organizzazioni prive di ogni sintomo di rilevanza sindacale. Ciò conferma come sia risolutorio l’intervento della commissione di garanzia che, ai sensi della legge 83/00, può a adottare una regolamentazione provvisoria nell’area del lavoro autonomo, in conseguenza della mancata adozione di codici di autoregolamentazione.

Erogazione dei servizi pubblici essenziali e le situazioni giuridiche degli utenti

Tuttavia, nel testo originario, il rilievo degli utenti era relegato alla condizione che gli accordi sulle prestazioni indispensabili dovessero essere conclusi “sentite le organizzazioni degli utenti”. Allo scarso rilievo si aggiungeva che la presenza di tali organizzazioni era sporadica o addirittura assente nell’esperienza concreta; inoltre la carenza di un prefetto sulle conseguenze della loro mancata audizione nella formazione degli accordi induceva a dubitare dell’esistenza di un vero e proprio obbligo a carico delle parti di dar conto agli utenti dei contenuti delle pattuizioni.

Oggi l’articolo 13 lettera a me il nuovo testo prevede che la commissione di garanzia, nel valutare gli accordi, debba sentire le organizzazioni degli utenti riconosciute dalla legge 281/98, fissando un termine per l’acquisizione del loro parere.

Testo e ricerche a cura di Cinzia Palmacci

https://www.assis.it/il-super-green-pass-e-inutile-in-base-ai-dati-epidemiologici/

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00768-4/fulltext

https://www.aifa.gov.it/-/aggiornamento-sul-rischio-di-miocardite-e-pericardite-con-vaccini-mrna

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